Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività delle imprese soggette a controllo.
Si intendono non soggette a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione.
Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle suindicate disposizioni.
(art. 37, c.3-bis, DL 69/13, convertito con modificazioni in L. 98/13)
(Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016)