Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, possono chiedere di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, con apposita domanda da far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente del seggio elettorale incaricato, da uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio e dal segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.
Il voto a domicilio è ammesso in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della repubblica, dei membri del Parlamento europeo e dei referendum nazionali.
Per le elezioni regionali e comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, della regione o del comune per cui è elettore.