La tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali rientrano fra i compiti istituzionali demandati ai Comuni, in particolare all'Ufficio elettorale, mentre al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura presente nel territorio, spettano compiti di vigilanza e controllo sull'operato dell'ente locale.
Rappresentano l'elettorato attivo coloro che fanno parte del corpo elettorale e che vengono chiamati elettori.
L'articolo 48 della Costituzione attribuisce la qualifica di elettore a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
La maggiore età, a seguito della modifica dell'articolo 2 del Codice Civile ad opera della legge 8 marzo 1975, n. 39, è stata fissata al compimento del 18° anno.
Anche i cittadini iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) sono inseriti d'ufficio nelle liste elettorali purché abbiano mantenuto la capacità elettorale.
Un eccezione al requisito della cittadinanza italiana è rappresentato dall'evoluzione normativa che vede l'Italia come stato appartenente all'Unione Europea e, di conseguenza, attribuisce capacità elettorale, per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo e degli organi comunali di residenza, anche ai cittadini appartenenti all'UE che ne facciano esplicita richiesta. Questi ultimi vengono inseriti, dall'Ufficio elettorale del comune ove è stata presentata la richiesta, nelle liste elettorali aggiunte e possono esercitare in occasione delle consultazioni europee ed amministrative, il loro diritto al voto.
Costituiscono l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni.