Istituita dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, la tessera elettorale rappresenta la condizione necessaria per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto. La tessera viene rilasciata dall'ufficio elettorale dal comune nelle cui liste elettorali il cittadino è iscritto.
La tessera elettorale è personale ed è contrassegnata da una serie e da un numero, oltre che dall'indicazione del Comune di rilascio; contiene i seguenti dati:
- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza (indirizzo);
- numero e sede della sezione di voto.
La tessera contiene 18 spazi ove vengono certificate le avvenute partecipazioni al voto per ciascuna consultazione elettorale.
Le variazioni di indirizzo, di sezione o di sede della sezione di voto sono trasmesse al domicilio dell'elettore a cura dell'ufficio elettorale che provvede a far recapitare un tagliando autoadesivo, riportante i dati aggiornati, da incollare all'interno della tessera.
La tessera ha validità per 18 espressioni di voto e deve essere conservata con cura dal suo titolare.
Nel caso in cui la tessera si sia deteriorata o gli spazi a disposizione per il voto si siano esauriti, il cittadino dovrà presentare una domanda apposita allegandovi la tessera vecchia. In caso di furto, insieme alla richiesta, il cittadino dovrà altresì allegare copia della denuncia presentata ai competenti organi di pubblica sicurezza. In caso di perdita sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto smarrimento.
I cittadini italiani iscritti all'Aire, qualora intendano avvalersi del diritto di voto, devono ritirare la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile.