RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
Al fine di beneficiare del contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli elettori devono:
- Essere iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) o avere in corso la procedura di iscrizione all'A.I.R.E. attestata dall'Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza;
- Essere cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali, nonché dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale
- Essere i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.;
- Essere militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero
Cosa prevede la norma per agevolare gli elettori sardi residenti all’estero?
È previsto un contributo “commisurato all'importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad un massimo di euro 250,00 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000,00 da quelli extraeuropei”
QUALI DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE PRODOTTI AL COMUNE PER OTTENERE IL RIMBORSO?
- Documenti di identità
- Tessera elettorale (vistata) che attesti l'avvenuta votazione da parte dell’elettore:consultazioni amministrative
- Documenti di viaggio;
- Per i cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali, nonché per i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale, sarà necessario produrre certificazione di residenza all’estero e documento che dimostri l’impiego lavorativo che si sta svolgendo all’estero (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.)
Entro quali tempi dovrà svolgersi il viaggio?
Il viaggio per giungere al Comune presso cui si eserciterà il diritto di voto dovrà essere fatto non prima di due mesi dalla data fissata per le votazioni e quello di rientro al Paese estero, non oltre i due mesi successivi.
In caso di viaggio che preveda la necessità di fare più scali, tali scali non dovranno superare le 24 ore di sosta (salvo il caso in cui la sosta superiore alle 24 ore sia dovuta a cause di forza maggiore o motivi di salute che dovranno comunque essere certificati con apposita documentazione).
Nel caso in cui l’itinerario individuato dall’elettore, che preveda uno scalo di oltre 24, sia l’unico possibile e non si rientri nei casi sopra elencati, l’elettore dovrà mettersi in contatto con il comune nelle cui liste elettorali e iscritto e comunicare in formato scritto l’impossibilità di altre modalità di viaggio. Sarà quindi il comune a effettuare, preventivamente, la verifica che effettivamente l’itinerario con scalo di oltre 24 ore sia l’unica possibile e autorizzare tale itinerario. Le comunicazioni tra comune ed elettore dovranno essere allegate alla pratica di rimborso.
Quali sono le spese rimborsabili per ottenere il contributo?
Sono ammesse solo le spese di viaggio documentate. L’elettore deve presentare i biglietti (o la stampa del biglietto elettronico), dai quali risulti in modo chiaro ed univoco:
a) il nominativo;
b) la data;
c) la tratta;
d) l’importo.
Nel caso in cui l'importo non sia indicato sul biglietto occorre allegare la ricevuta di pagamento.
In caso di viaggio in aereo, è necessario conservare l’originale del tagliando delle carte di imbarco da allegare alla documentazione di viaggio (in caso di smarrimento della carta d’imbarco, l’elettore dovrà presentare al Comune di riferimento apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nella quale dichiari le effettive date di imbarco sia per l’arrivo che per la partenza)
Maggiori informazioni nelle FAQ in allegato