Con la circolare n. 65 del 15 ottobre 2026, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni per l’attuazione dell’art. 8 della legge n. 180/2026, che introduce a regime il voto fuori sede per le elezioni politiche, europee e i referendum costituzionali e abrogativi.
🗳️ *Chi può votare fuori sede?*
Gli elettori temporaneamente domiciliati in una Regione diversa da quella di iscrizione elettorale per:
- studio o lavoro, con permanenza prevista di almeno 9 mesi;
- motivi di cura, con assistenza o trattamento sanitario di almeno 3 mesi;
- assistenza familiare, in qualità di caregiver oppure di genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a cure, alle condizioni previste dalla legge.
📅 *Le scadenze per presentare domanda*
- 31 dicembre di ogni anno, per chi è già fuori sede per studio o lavoro e intende votare nell’anno successivo;
- entro 30 giorni dal verificarsi dei requisiti, e comunque non oltre il 45° giorno precedente la votazione, per le condizioni di studio o lavoro sorte successivamente;
- entro il 45° giorno precedente la votazione, per le categorie legate a motivi di cura e assistenza.
L’iscrizione ha validità annuale e deve essere rinnovata per l’anno successivo.
🏛️ *Gli adempimenti dei Comuni*
Il Comune di temporaneo domicilio cura l’istruttoria, acquisisce dal Comune di residenza la conferma del diritto elettorale e assegna gli elettori alle sezioni ordinarie, di norma entro il limite del 10% degli iscritti.
Entro il decimo giorno precedente la votazione viene rilasciata l’attestazione di ammissione al voto.